IL PRETORE Il pretore di Macerata dott. Mario Perfetti alla pubblica udienza del 18 settembre 1992 ha pronunziato e pubblicato la seguente ordinanza nei confronti di Civitarese Alessandra, nata ad Ancona il 1½ luglio 1958, e residente a Macerata in via C. Pavese, n. 64, libero assente contumace; Mercuri Giuseppe, nato ad Amandola il 3 agosto 1950, e residente a Sarnano in via Rossini, n. 5, libero presente, imputati; il Mercuri: A) del delitto p. e p. dall'art. 648 del c.p. perche' al fine di trarne profitto per se' o per altri acquistava o riceveva da una o piu' persone non potute identificare il seguente assegno che costituiva provento di furto, verosimilmente commesso presso l'amministrazione postale e comunque sottratto nel corso delle operazioni di spedizione e distribuzione di plichi postali: assegno n. 1.973.610 per la somma di lire 6.921.920 emesso sulla Banca Nazionale del Lavoro di Milano spedito da Bergna Tarcisio alla S.r.l. Aereo stazione merci di Roma e mai giunto a destinazione; B) del delitto p. e p. dagli artt. 485, 491, 482 e 476 del c.p. perche', al fine di trarne profitto falsificava o faceva falsificare l'assegno bancario di cui al capo A) che precede, iscrivendovi o facendovi iscrivere falsa firma di girata del responsabile della S.r.l. Aereo stazione merci di Roma, con concellazione della dicitura "non trasferibile" e facendone quindi uso con il consegnarlo a Civitarese Alessandra, ovvero perche' non essendo concorso nella falsificazione, ne faceva uso consegnandolo a Civitarese Alessandra. Fatti avvenuti in Sarnano e altrove, nell'ottobre 1990; la Civitarese: C) del delitto p. e p. dall'art. 648 del c.p. perche' al fine di trarne profitto per se' o per altri acquistava o riceveva da Mercuri Giuseppe ovvero da una o piu' persone non potute identificare il seguente assegno che costituiva provento di furto, verosimilmente commesso presso l'amministrazione postale e comunque sottratto nel corso delle operazioni di spedizione e distribuzione dei plichi postali: assegno n. 1.973.610 per la somma di lire 6.921.920 emesso sulla Banca Nazionale del Lavoro di Milano spedito da Bergna Tarcisio alla S.r.l. Aereo stazione merci di Roma e mai giunto a destinazione; D) del delitto p. e p. dagli artt. 485, 491, 482 e 476 del c.p. perche', al fine di trarne profitto falsificava o faceva falsificare l'assegno bancario di cui al capo C) che precede, intestandolo o facendolo intestare a proprio favore iscrivendovi o facendovi iscrivere falsa firma di girata della S.r.l. "Aereo stazione merci" di Roma e facendone quindi uso con il consegnarlo alla Banca Nazionale del Lavoro di Macerata, ovvero perche', non essendo concorsa nella falsificazione ne faceva uso con il consegnarlo alla Banca Nazionale del Lavoro di Macerata. Fatti avvenuti in Sarnano o altrove e in Macerata, nell'ottobre 1990. Il p.m. ha chiesto darsi lettura, ai sensi dell'art. 513 del c.p.p., del verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata Civitarese Alessandra, rimasta contumace nel giudizio. La richiesta dovrebbe rigettarsi in quanto il combinato disposto degli artt. 513 e 514 del c.p.p. consente, in caso di contumacia o di assenza dell'imputato, di dare lettura solo dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, mentre nel caso di specie le dichiarazioni di cui al verbale in data 7 novembre 1990 vennero rese alla polizia giudiziaria. Ritiene, peraltro, il giudicante che tale preclusione non sia giustificata, soprattutto alla luce delle recenti innovazioni apportate al codice di rito, e che si ponga in contrasto sia con l'art. 3 che con il combinato disposto degli artt. 24 e 112 della Costituzione. Come noto, oltre alla sentenza della Corte costituzionale in data 3 giugno 1992, n. 254, va considerato che il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non solo ha esteso la possibilita' di dar lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, a causa di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione, comprendendovi anche quelli assunti dalla p.g. (nuovo testo dell'art. 512 del c.p.p.), ma soprattutto - per quel che piu' direttamente interessa in questa sede - ha modificato sostanzialmente l'art. 503 del codice nel suo quinto comma, consentendo l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento, e dunque la loro utilizzabilita' come prove, delle dichiarazioni dell'imputato utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame, non solo nel caso che esse siano state assunte dal p.m., ma anche quando siano state assunte dalla p.g. Cio' significa che mentre prima le dichiarazioni rese dell'imputato alla p.g. e contenute nel fascicolo del p.m. (art. 503, terzo comma) potevano essere adoperate solo per le contestazioni, ora invece le stesse dichiarazioni, sempre che utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame, vengono acquisite al fascicolo per il dibattimento ed utilizzate come fonti di prova dal giudice. Se al contrario l'imputato, come nella specie, sceglie di rimanere contumace, non potendosi ricorrere al descritto meccanismo processuale - il quale presuppone la sottoposizione dell'imputato ad esame nel giudizio - la norma dell'art. 513 (non toccata dalla novella) consente di dar lettura soltanto delle dichiarazioni precedentemente rese al p.m. o al giudice, non anche di quelle rese o assunte dalla p.g. nel rispetto delle garanzie di difesa. Tale assetto, oltre a confliggere con il principio di eguaglianza in quanto sottopone ad un trattamento deteriore l'imputato che si sia presentato al dibattimento e si sia sottoposto all'esame e viceversa ad un trattamento di privilegio l'imputato che sia rimasto contumace (o, comparendo, abbia, rifiutato di sottoporsi all'esame), appare altresi' in contrasto con il principio - desumibile dagli artt. 24 e 112 della Costituzione - dell'esatto ed efficace esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato. La questione e' rilevante in quanto dal verbale di dichiarazioni - della cui leggibilita' in giudizio si tratta - emergono elementi probatori riguardanti sia la posizione della stessa imputata Civitarese Alessandra, sia quella del coimputato Mercuri Giuseppe in relazione ad analoghi fatti-reato.